All'articolo 12-bis, dopo il comma 8 inserire il seguente:
9. Il Presidente può nominare un massimo di tre assessori, nel caso di province fino ad un milione di abitanti, e un massimo di cinque assessori nel caso di province con più di un milione di abitanti, scelti tra i consiglieri provinciali, assegnando deleghe secondo le modalità e i limiti previsti dallo statuto.