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Legislatura XVII

Proposta emendativa 20.02. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/11/2013  [ apri ]
20.02.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per favorire l'efficienza delle Unioni di Comuni).

  1. Il presidente dell'unione:
   a) svolge le funzioni del sindaco, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sul territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della protezione civile;
   b) ove previsto dallo statuto svolge le funzioni del sindaco di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, sul territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale.

  2. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 1, lettera b), del Codice di procedura penale, e dell'articolo 5, comma 1, della legge 65/1986, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni su cui l'unione esercita la funzione.
  3. Per le unioni di comuni, ai fini del calcolo dell'incidenza della spesa di personale di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non si considerano le spese di personale trasferito dai comuni all'unione per l'esercizio delle funzioni affidate.
  4. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati, e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.
  5. Le disposizioni normative previste per i piccoli Comuni si applicano alle Unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.