stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 18.31. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/11/2013  [ apri ]
18.31.
approvato

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Unioni e loro organi).

  1. I commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012 ed i commi da 1 a 13 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono abrogati.
  2. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, così come modificato dall'articolo 19, comma 3, della legge n. 135 del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3, ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello Statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune,»;
   b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente comma 5-ter: «Il segretario dell'Unione dei comuni è nominato dal presidente ed è scelto tra i segretari dei comuni facenti parte dell'Unione dei comuni. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge n, 93 del 1981;
   c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'Unione ha potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della presente legge, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'Unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo Statuto dell'Unione è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal Consiglio dell'Unione».

  3. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell'articolo 32 del decreto legislativo n.267 del 2000, così come modificati dal comma 2 del presente articolo, lo statuto dell'Unione dei Comuni deve altresì rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento, le soglie demografiche minime eventualmente disposte con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.
  4. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 28-bis è sostituito dal seguente:
  «28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;
   b) il comma 31 è sostituito dal seguente:
  «31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i Comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane salvo diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione.».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 19.

Il Relatore
18.31.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Unioni e loro organi).

  1. I commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012 ed i commi da 1 a 13 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono abrogati.
  2. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, così come modificato dall'articolo 19, comma 3, della legge n. 135 del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3, ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello Statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune,»;
   b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente comma 5-ter: «Il segretario dell'Unione dei comuni è nominato dal presidente ed è scelto tra i segretari dei comuni facenti parte dell'Unione dei comuni. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge n, 93 del 1981;
   c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'Unione ha potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della presente legge, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'Unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo Statuto dell'Unione è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal Consiglio dell'Unione».

  3. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell'articolo 32 del decreto legislativo n.267 del 2000, così come modificati dal comma 2 del presente articolo, lo statuto dell'Unione dei Comuni deve altresì rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento, le soglie demografiche minime eventualmente disposte con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.
  4. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 28-bis è sostituito dal seguente:
  «28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;
   b) il comma 31 è sostituito dal seguente:
  «Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i Comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane salvo diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione.».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 19.

Il Relatore