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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.50. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/11/2013  [ apri ]
10.50.(nuova formulazione)
approvato

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Patrimonio e risorse umane e strumentali della città metropolitana).

  1. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali. Nel caso di subentro per una parte del territorio provinciale, con la provincia che resta in funzione per la parte complementare, si procede alla ripartizione ai sensi dell'articolo 3, comma 9.
  2. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.
  3. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, entro il termine di cui al comma 5 dell'articolo 3, la regione Lombardia – anche mediante società dalla stessa controllate – subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla Provincia di Milano nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse alla manifestazione universale di Expo 2015. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, da adottare di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla chiusura dell'evento le predette partecipazioni sono trasferite alla città metropolitana.

I Relatori
10.50.(nuova formulazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Patrimonio e risorse umane e strumentali della città metropolitana).

  1. Spettano atta città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali. Nel caso di subentro per una parte del territorio provinciale, con la provincia che resta in funzione per la parte complementare, si procede alla ripartizione ai sensi dell'articolo 3, comma 9.
  2. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province, mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.
  3. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, entro il termine di cui al comma 5 dell'articolo 3, la regione Lombardia – anche mediante società dalla stessa controllate – subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla Provincia di Milano nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse alla manifestazione universale di Expo 2015. Entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, da adottare di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla chiusura dell'evento le predette partecipazioni sono trasferite alla città metropolitana.

I Relatori