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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.3.47.2. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/11/2013  [ apri ]
0.3.47.2.

  Sostituire i commi da 1 a 9 con i seguenti:
  1. In sede di prima applicazione della presente legge, le città metropolitane di cui all'articolo 2 comma 1, primo periodo, sono costituite entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sul territorio delle Province omonime e con funzioni limitate all'approvazione dello Statuto e alla transizione dalla provincia al nuovo ente. La fase iniziale, della durata di sei mesi dalla data di istituzione della città metropolitana, ha la funzione di predisporre una bozza di Statuto da sottoporre ai Comuni del territorio della città metropolitana, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe.
  2. Nella fase istitutiva sono costituiti i seguenti organi:
   a) il sindaco metropolitano è un commissario nominato d'intesa tra Regione, Provincia e comune capoluogo;
   b) il Consiglio metropolitano, costituito dal commissario e da consiglieri e sindaci dei Comuni appartenenti all'area metropolitana ed eletti nel Consiglio secondo il sistema di cui all'articolo 5. Alle riunioni partecipano il Presidente della Provincia omonima fino alla data di approvazione dello statuto e il Presidente della Regione, ovvero un suo delegato;
   c) la conferenza metropolitana costituita dai sindaci e da almeno un rappresentante delle opposizioni dei comuni appartenenti alla città metropolitana.

  2-bis. Gli organi di cui al comma 2 restano in carica fino all'insediamento degli organi di cui all'articolo 4 e 5.
  3. Decorsi sei mesi dalla data di istituzione della Città metropolitana, il Commissario trasmette ai sindaci dei comuni del territorio della Città metropolitana, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, una bozza di Statuto, ai fini dell'eventuale attivazione della procedura di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, L'eventuale iniziativa in capo ai comuni per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana deve svolgersi obbligatoriamente entro tre mesi dalla data di trasmissione della bozza di Statuto. Per le aree metropolitane con popolazione superiore ai tre milioni di abitanti, il termine di cui al periodo precedente è di sei mesi.
  4. Entro sei mesi dai termini di cui al comma 3, secondo e terzo periodo, si procede con l'approvazione dello Statuto. In caso di mancata approvazione dello statuto entro la predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine, non superiore a sessanta giorni, per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario ad acta con il compito di adottare lo statuto medesimo, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della città metropolitana. Lo statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda la disciplina relativa al sindaco e al consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  5. Per predisporre ed approvare lo statuto, nonché per individuare le più idonee soluzioni per la transizione dalla provincia al nuovo ente, gli organi della Città metropolitana si avvalgono del supporto degli uffici dell'amministrazione provinciale.
  6. Con l'approvazione dello Statuto le città metropolitane subentrano alle province omonime. Fino alla medesima data sono comunque prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali. Dalla data di cui al primo periodo, le città metropolitane succedono alle province in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitano le funzioni di queste ultime nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9. Ove alla predetta data la città metropolitana non abbia approvato lo statuto, fino alla data di approvazione del medesimo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali, attribuendo al sindaco metropolitano le competenze del presidente della provincia e della giunta e al consiglio metropolitano quelle del consiglio provinciale.
  7. Ove entro il termine di cui al comma 3, primo periodo, almeno un terzo dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana e tra loro confinanti, ovvero un numero di comuni che rappresentino un terzo della popolazione della provincia, deliberi, con atto adottato dal rispettivo consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, di non far parte della rispettiva città metropolitana, la predetta città, alla data di cui al comma 6, subentra alla provincia omonima, esclusivamente per quanto riguarda il territorio dei comuni che non hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. La provincia omonima resta in funzione per il territorio corrispondente a quello di pertinenza dei comuni che hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. La provincia così ridefinita è regolata dalle disposizioni di cui al capo III e si procede alla formazione dei nuovi organi provinciali ai sensi dell'articolo 13. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità secondo le quali si procede in tale caso al riparto del patrimonio, delle risorse finanziarie, umane e strumentali nonché degli obiettivi del patto di stabilità interno tra la provincia e la città metropolitana, in relazione ai territori di rispettiva competenza e alle rispettive funzioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con delibera del presidente della provincia in carica, emanata, in conformità ai predetti criteri, previa intesa con il Commissario della città metropolitana e sentiti i comuni interessati, sono quindi ripartiti tra la provincia e la città metropolitana il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali. Ove entro il termine di trenta giorni dal subentro della Città metropolitana la predetta delibera non venga emanata, entro i successivi novanta giorni provvede il prefetto con proprio atto. Avverso gli atti di riparto delle predette risorse le province e le città metropolitane interessate possono ricorrere alla sezione regionale della Corte dei conti. Sulla base della presente legge è esclusa l'istituzione, sul territorio di cui alla presente lettera, di nuove province oltre a quella esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 11 sostituire le parole: di cui al comma 9 con le parole: di cui al comma 7.

em. 3.47.