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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.3.350.1. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/11/2013  [ apri ]
0.3.350.1.

  Sostituire con il seguente:
  1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto in secondo grado nelle modalità previste per le elezioni degli organi di governo delle province. Alla stessa data le città metropolitane esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 9.
  2. In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui al comma 1 è eletto, entro il 31 ottobre 2014, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento.
  3. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi.
  4. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.
  5. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza dei sindaci della città metropolitana, di cui all'articolo 8, convocata dal sindaco metropolitano.
  6. Nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista l'articolazione del comune capoluogo in più comuni, alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo è prevista l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale.

em. 3.350.