Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:
In armonia coi rispettivi statuti speciali e nel rispetto della loro autonomia organizzativa, la regione Sardegna, la regione Sicilia e la regione Friuli Venezia-Giulia possono istituire nei rispettivi capoluoghi di regione la città metropolitana. Alle città metropolitane si applicano, in quanto compatibili e fatte salve le eventuali modifiche apportate dalle leggi regionali, le disposizioni di cui alla presente legge.