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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.18.31.6. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/11/2013  [ apri ]
0.18.31.6.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:
  4-bis. Senza ulteriori oneri per la finanza pubblica e a carico dei rispettivi bilanci, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il numero degli assessori non può essere superiore a due. Nei comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e 10.000 abitanti, il numero degli assessori non può essere superiore a quattro.

em. 18.31.
0.18.31.6.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:
  4-bis. Senza ulteriore oneri per la finanza pubblica, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il numero degli assessori non può essere superiore a due. Nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 10.000 abitanti, il numero degli assessori non può essere superiore a quattro.

em. 18.31.