Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:
4-bis. Senza ulteriori oneri per la finanza pubblica e a carico dei rispettivi bilanci, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il numero degli assessori non può essere superiore a due. Nei comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e 10.000 abitanti, il numero degli assessori non può essere superiore a quattro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:
4-bis. Senza ulteriore oneri per la finanza pubblica, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il numero degli assessori non può essere superiore a due. Nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 10.000 abitanti, il numero degli assessori non può essere superiore a quattro.