All'emendamento 12.44, al capoverso Art. 12-bis, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il Presidente della Provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questo ne sia impedito. Il Presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto.