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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.47. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/11/2013  [ apri ]
3.47.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sul territorio delle Province omonime. Il comitato istitutivo della città metropolitana è formato dal sindaco del comune capoluogo, che lo presiede, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal sindaco del Comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco.
  2. Il sindaco del comune capoluogo indice altresì le elezioni per una conferenza costituente per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto all'articolo 4, comma 2, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5; le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente all'assemblea dei sindaci di cui al comma 1. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014 trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il prodotto dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.
  3. Fino al 1o luglio 2014, il comitato istitutivo della medesima predispone atti preparatori e studi preliminari in ordine al trasferimento delle funzioni, dei beni immobili, delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla città metropolitana. Fino al 1o luglio 2014 sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali.
  4. L'incarico di componente del comitato istitutivo e della conferenza costituente è svolto a titolo gratuito.
  5. Decorso il termine del 30 settembre 2014, anche ai fini della dichiarazione di volontà di cui al comma 9, il comitato istitutivo della città metropolitana indice le elezioni del consiglio metropolitano, che si svolgono entro il 1o novembre 2014. Alle elezioni non partecipano i sindaci e i consiglieri dei Comuni che abbiano eventualmente dichiarato la volontà di cui al comma 9. Entro due mesi dall'insediamento del consiglio metropolitano, è approvato lo statuto definitivo. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il predetto termine, si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge n, 131 del 2003.
  6. Il comitato istitutivo, la conferenza costituente e gli organi della Città metropolitana si avvalgono, anche nella fase di transizione dalla provincia al nuovo ente, del supporto degli uffici dell'amministrazione provinciale.
  7. Le città metropolitane, ove alla data del 30 settembre 2014 non si verifichi quanto previsto al comma 9, subentrano definitivamente alle Province alla medesima data; diversamente si applica quanto previsto al comma 9. Dalla data del 30 settembre 2014 le città metropolitane succedono sul loro territorio, alle province in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitano le funzioni di queste ultime, fermo restando quanto previsto al comma 9 del presente articolo e all'articolo 10. Fino all'approvazione dello statuto definitivo della città metropolitana si applica lo statuto della provincia. All'adozione dello statuto definitivo la città metropolitana assume anche le funzioni proprie di cui all'articolo 9.
  8. Dal 1o luglio 2014 fino al 30 settembre 2014, ai fini dell'eventuale dichiarazione di volontà di cui al comma 9, il comitato istitutivo subentra temporaneamente agli organi della Provincia. Dal 30 settembre 2014 il sindaco del comune capoluogo esercita fino al 1o novembre le funzioni degli organi della città metropolitana. Dalla data di insediamento del consiglio metropolitano esercita le funzioni di sindaco della città metropolitana.
  9. Tra il 1o luglio 2014 e il 30 settembre 2014, ove un terzo dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana ovvero un numero di comuni che rappresentino un terzo della popolazione della provincia, comunque tra loro confinanti, deliberino, con atto adottato dal rispettivo consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, la volontà di non aderire alla rispettiva città metropolitana e di voler continuare a far parte della provincia omonima, il territorio della predetta città comprende provvisoriamente, in attesa della legge che lo determinerà ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, soltanto quello dei Comuni che non hanno manifestato tale volontà; la Provincia omonima continua ad esercitare le proprie funzioni nel territorio dei Comuni che hanno manifestato tale volontà e il componente del comitato istitutivo, Presidente o commissario uscente della Provincia, è nominato commissario. Alla data di entrata in vigore della legge che definisce il territorio della predetta Provincia della città metropolitana, la provincia è regolata dalle disposizioni di cui al Capo III della presente legge e si procede alla formazione dei nuovi organi provinciali ai sensi di quanto previsto all'articolo 13 della presente legge; il commissariamento cessa alla data di insediamento dei predetti organi. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità secondo le quali si procede in tale caso al riparto del patrimonio, delle risorse finanziarie, umane e strumentali, nonché degli obiettivi del patto di stabilità interno, tra la provincia e la città metropolitana, in relazione ai territori di rispettiva competenza e alle rispettive funzioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con delibera del Comitato di cui al comma 1, in conformità ai predetti criteri, previa intesa con il sindaco metropolitano e sentiti i comuni interessati, sono quindi ripartiti tra la provincia e la città metropolitana il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali. Ove entro novanta giorni la predetta delibera non venga emanata, entro i successivi novanta giorni si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003. Sul territorio dei comuni che hanno optato per la non appartenenza alla città metropolitana, ai sensi del presente comma, non può essere istituita più di una provincia.
  10. La città metropolitana di Reggio Calabria è istituita, con le procedure di cui al presente articolo, sei mesi prima della scadenza degli organi della Provincia di Reggio Calabria in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del Comune di Reggio Calabria. I termini di cui al presente articolo sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 1o luglio 2014 è sostituito dal sessantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali e quello del 30 settembre 2014 dal centocinquantesimo giorno dalla predetta scadenza. Il decreto di cui al comma 7, quarto periodo, si applica anche all'istituzione della città metropolitana di Reggio Calabria; il termine di cui al comma 7, sesto periodo, si calcola per Reggio Calabria dalla data di istituzione della predetta città.
  11. Alla procedura di cui al comma 9 si applica quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo dell'articolo 2, che si applica anche alle procedure relative ai Comuni che in ogni tempo intendano aderire o uscire dalla città metropolitana, modificando il territorio di Province limitrofe.

Il Relatore