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Legislatura XVII

Proposta emendativa 18.22. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/11/2013  [ apri ]
18.22.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Unioni e loro organi).

  1. All'articolo 32, decreto legislativo n. 267 del 2000, così come modificato dall'articolo 19, comma 3 della legge n. 135 del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3, ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello Statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.»;
   b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente comma 5-ter: «Il segretario dell'Unione dei Comuni e’ nominato dal presidente ed è scelto tra i segretari dei comuni facenti parte dell'Unione. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge n. 93 del 1981;
   c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'unione ha potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della presente legge, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo Statuto dell'Unione è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal Consiglio dell'Unione.»