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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.12.44.6. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/11/2013  [ apri ]
0.12.44.6.

  All'articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Presidente della Provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questo ne sia impedito. Qualora il Presidente cessi dalla carica il vicepresidente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente. Il Presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto.

em. 12.44.