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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.12.44.43. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/11/2013  [ apri ]
0.12.44.43.

  All'articolo 12-ter, sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nelle apposite righe della scheda, fino a due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere metropolitano, compresi nella lista collegata al candidato alla carica di presidente della provincia prescelto, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome. Nel caso di espressione di due preferenze, pena l'annullamento della seconda preferenza, la seconda preferenza deve riguardare un candidato di genere diverso da quello cui è destinata la prima preferenza. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del presente comma non si applicano alla prima elezione del Consiglio metropolitano successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Agostini
em. 12.44.