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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.12.44.32. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/11/2013  [ apri ]
0.12.44.32.

  Sostituire l'articolo 12-ter con il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:
   a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
   b) 14 consiglieri nelle altre Province.
  5. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.
  6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n.122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
  7. L'assemblea dei sindaci è composta da Sindaci dei comuni del territorio provinciale e delibera, salva diversa disposizione statutaria, secondo le modalità stabilite all'articolo 8, comma 2, della presente legge.
  8. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole: «e provinciale».
  9. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: «assoluta», al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.
  10. Fino alla data di approvazione delle Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.

em. 12.44.