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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.125.6. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/11/2013  [ apri ]
0.1.125.6.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: ai sensi dell'articolo 117 comma 1 lettere e), f) e p) della Costituzione ed al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 119 comma 6 della Costituzione.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. La presente legge provvede all'organizzazione di comunità istituzionali che, attraverso un esercizio diversificato e gerarchizzato delle funzioni in ragione di omogeneità di bisogni e interessi, individui il livello istituzionale più adeguato per la tutela dei diritti di cittadinanza.
  1-ter. Alla base dell'articolazione istituzionale vi sono i comuni. Vengono individuati come enti di area vasta le città metropolitane, le province, sulla base delle diversità territoriali, al fine di tutelare e salvaguardare le diversità sociali e culturali di bisogni e di interessi comunque in un quadro di unitarietà delle funzioni in ragione delle esigenze di tutela unitarie dei diritti di cittadinanza. I comuni procedono alla realizzazione di unioni nei termini previsti dalla normativa vigente.
  1-quater. La definizione degli ambiti territoriali delle città metropolitane e delle unioni dei comuni risponde ad un principio di ricomposizione delle comunità dei diritti e dei bisogni all'interno del livello istituzionale più adeguato alla loro tutela; per tale ragione, la presente legge determina le linee guida per l'individuazione dei relativi ambiti territoriali; le Regioni delimitano, nel rispetto delle linee guida, gli ambiti territoriali di intesa con la Conferenza delle autonomie, coerentemente ai piani territoriali regionali e dei piani territoriali di coordinamento provinciale vigenti e procedono alla attribuzione di ulteriori funzioni ai sensi della normativa vigente;
   sostituire i commi 2 e 3 con il seguente: Città metropolitane e province sono enti territoriali di area vasta che si distinguono per le condizioni specifiche dei rispettivi territori. Essi svolgono le medesime funzioni di cui alla presente legge con le finalità istituzionali generali: tutela dei diritti di cittadinanza all'interno dell'ambito territoriale determinato attraverso la programmazione, organizzazione e individuazione delle forme di gestione dei servizi alla persona; pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio; programmazione delle politiche infrastrutturali e produttive.

em. 1.125.