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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.02. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
7.02.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Divieto di cumulo degli emolumenti e dovere di opzione per le indennità degli amministratori della città metropolitana).

  Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alle cariche di sindaco metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato di cui all'articolo 7 si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Entro quindici giorni dalla sua proclamazione il sindaco metropolitano deve optare tra l'indennità spettante nel suo comune e l'indennità di sindaco del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il sindaco e il vicesindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità eventualmente loro spettante nei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Lo statuto metropolitano può prevedere un gettone di presenza per le sedute del consiglio metropolitano che comunque non potrà cumularsi ad eventuali indennità già percepite dai consiglieri metropolitani.