Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
(Sindaco e consiglio metropolitano).
1. Il sindaco metropolitano è eletto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni che ricadono nel territorio della città metropolitana a suffragio universale e diretto.
2. Il consiglio metropolitano è composto da:
a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.
3. Tale elezione può avvenire non prima del 1o gennaio 2017. Con successiva legge statale si prevede l'adozione di un sistema elettorale simile a quello in vigore per l'elezione dei comuni superiori ai 15 mila abitanti.