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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.3. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
3.3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2014 le Città Metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul medesimo territorio delle omonime province che, contestualmente, sono soppresse. A decorrere dalla medesima data, le Città Metropolitane subentrano alle Province soppresse in tutti i rapporti attivi e passivi ai sensi del successivo articolo 10, esercitandone tutte le funzioni in aggiunta a quelle proprie stabilite dal successivo articolo 9. Entro 180 giorni dalla costituzione delle Città metropolitane, i Comuni non intenzionati ad aderire alla città metropolitana intraprendono le iniziative previste dall'articolo 133 della Costituzione.
  2. In sede di prima applicazione della presente legge, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) il sindaco del comune capoluogo della provincia omonima è il sindaco della città metropolitana;
   b) la conferenza metropolitana è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana. La conferenza può costituire al suo interno un comitato esecutivo composto dal sindaco metropolitano e da un massimo di altri 4 componenti della conferenza eletti dalla stessa;
   c) gli organi della Città Metropolitana provvedono a predisporre ed approvare lo statuto, nonché ad individuare le più idonee soluzioni per la transizione tra la soppressa provincia ed il nuovo ente. A tal fine, sono assegnate alla Città metropolitana, contestualmente alla sua costituzione, il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali della soppressa provincia. Lo statuto deve essere approvato dalla conferenza metropolitana entro e non oltre il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione entro a predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine non superiore a sessanta giorni per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario ad acta con il compito di adottare lo statuto medesimo, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della Città Metropolitana. Lo statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda la disciplina relativa al sindaco ed al consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati; si applica, nei confronti del commissario, quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

  Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere il secondo periodo.