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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.2. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
3.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Istituzione delle città metropolitane in sede di prima applicazione).

  1. In sede di prima applicazione della presente legge, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sono costituite a decorrere dal 1o gennaio 2014 sul territorio delle province omonime e con funzioni limitate all'approvazione dello statuto entro due mesi dalla data di subentro alla provincia omonima.
  Si applicano altresì le seguenti disposizioni:
   a) il sindaco del comune capoluogo della provincia omonima è il sindaco della città metropolitana;
   b) il consiglio metropolitano è costituito dal sindaco metropolitano, dal presidente della provincia omonima, dal presidente del consiglio comunale del comune capoluogo e da sei membri del comune capoluogo designati dal presidente del consiglio comunale su proposta dello stesso, dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana aventi popolazione superiore a 15.000 abitanti, dai presidenti delle unioni di comuni appartenenti alla città metropolitana aventi popolazione complessiva almeno pari a 10.000 abitanti, nonché, fino al compimento del terzo anno dalla data di costituzione della città metropolitana, dai presidenti di unioni di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo. Partecipa alle predette riunioni, senza diritto di voto, anche il presidente della regione, ovvero un suo delegato;
   c) gli organi di cui alle lettere a) e b) restano in carica anche successivamente al subentro alla provincia e al comune capoluogo e fino all'insediamento degli organi a seguito dell'elezione;
   d) gli organi della città metropolitana provvedono a predisporre e ad approvare lo statuto nonché a individuare le più idonee soluzioni per la transizione dalla provincia e del comune capoluogo al nuovo ente. A tal fine si avvalgono del supporto degli uffici dell'amministrazione provinciale e del comune capoluogo. Lo statuto deve essere approvato entro due mesi dalla data di subentro alla provincia omonima. In caso di mancata approvazione dello statuto entro la predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine, non superiore a trenta giorni, per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario ad acta con il compito di adottare lo statuto medesimo, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della città metropolitana. Lo statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda la disciplina relativa al sindaco e al consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.