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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.15. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
3.15.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Istituzione delle Città metropolitane in prima applicazione).

  1. Le Città metropolitane subentrano alle Province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle Province di insediamento del consiglio metropolitano eletto in secondo grado nelle modalità previste per le elezioni degli organi di governo delle Province. Alla stessa data le Città metropolitane succedono alle Province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano le funzioni delle Province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 9.
  2. In sede di prima applicazione, le elezioni di secondo grado degli organi di governo delle Città metropolitane sono convocate entro il 31 dicembre 2014. Alla scadenza degli organi gli organi di governo delle Province, il Presidente della Provincia soppressa è nominato commissario straordinario della Città metropolitana fino al 31 dicembre 2014, per garantire la trasformazione della Provincia in Città metropolitana anche attraverso la formulazione della proposta di statuto metropolitano di cui al comma successivo.
  3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte il Presidente della Provincia, che lo presiede, il Sindaco del Comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati e il Presidente della Regione, al fine di condividere una proposta di statuto metropolitano.
  4. Fino alla data di approvazione dello Statuto della Città metropolitana si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni.