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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.07. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
23.07.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Adeguamento della legislazione regionale).

  1. Le Regioni sono tenute ad adeguare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la propria legislazione a quanto da essa stabilito.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Siciliana e Sardegna adeguano gli ordinamenti interni ai principi della medesima legge, nonché le Regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta adeguano la loro legislazione ai principi della presente legge. Le predette disposizioni costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

ident. 23.08.23.09.23.010.