Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Clausola di invarianza).
1. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Al fine di accompagnare e supportare l'applicazione degli interventi di riordino delle autonomie locali, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività recanti modalità operative e altre indicazioni utili all'attuazione dei principi e delle disposizioni ivi contenute, previo accordo in Conferenza Stato, città ed autonomie locali.