Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Riordino dell'amministrazione periferica statale).
1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di:
a) abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni e con i principi della presente legge.