Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. I comuni risultanti da una fusione, fermi restando i vincoli di finanza pubblica, possono, in deroga ai limiti temporali di cui all'articolo 30, comma 2-sexies del decreto legislativo n. 165 del 2001, prorogare i comandi in essere, di un anno oltre la scadenza naturale, per far fronte ad esigenze di personale nella fase di riordino istituzionale.