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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.05. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
22.05.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Misure di razionalizzazione dei consigli, delle giunte comunali e durata mandato dei Sindaci).

  1. L'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio comunale, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, è composto dal sindaco e da un numero di consiglieri:
   a) non superiore a 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
   b) non superiore a 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
   c) non superiore a 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
   d) non superiore a 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
   e) non superiore a 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
   f) non superiore a 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
   g) non superiore a 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
   h) non superiore a 12 membri negli altri comuni».

  2. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni con popolazione residente fino a 1.000 abitanti, ad esclusione di quanto previsto per le Unioni di comuni ex articolo 16, comma 13, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni, la giunta è costituita dal sindaco e dal vicesindaco. Il vicesindaco può essere nominato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, tra i consiglieri comunali. In tal caso, lo statuto può prevedere che detto consigliere sia sostituito dal primo dei non eletti all'interno della lista di appartenenza.
  3. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.