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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.02. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
22.02.

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Norma di interpretazione autentica).

  1. Il comma 10, dell'articolo 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale «qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi», va interpretato, fin dal giorno della sua entrata in vigore, nel senso che l'assegnazione del 60 per cento dei seggi va effettuato con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.