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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
22.01.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Norma finale sulle unioni e le fusioni di comuni).

  1. Le norme di cui alla presente legge concernenti le unioni e le fusioni di comuni trovano applicazione salva diversa disciplina prevista con legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dall'articolo 1, commi da 4 a 6 e dal capo IV della presente legge, nonché dalle disposizioni ivi richiamate.