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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.4. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
21.4.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. L'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
  «Art. 15. – (Modifiche territoriali fusione ed istituzione di comuni). – 1. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali, possono, anche prima della istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i Consigli Comunali, definire lo Statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente sino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».

ident. 21.5.