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Legislatura XVII

Proposta emendativa 18.23. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
18.23.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. La legge regionale disciplina l'ordinamento delle Unioni, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
   a) Sono organi di governo il presidente, un organo esecutivo costituito da sindaci o assessori dei Comuni appartenenti all'Unione, un organo di indirizzo costituito da non più di tre rappresentanti per Comune nel quale deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze. Gli organi di governo sono composti unicamente da sindaci e amministratori comunali in carica. Tutte le cariche sono a titolo gratuito;
   b) L'Unione ha potestà statuaria e regolamentare. Lo statuto detta le norme generali dell'organizzazione dell'Unione, le attribuzioni degli organi e le modalità del loro funzionamento;
   c) Alle Unioni si applicano i principi dell'ordinamento finanziario e contabile e del trattamento del personale dei Comuni, per quanto compatibili, ivi inclusa la disciplina relativa al controllo di gestione e all'adozione di un piano esecutivo di gestione.

  2. Le disposizioni di cui agli articoli 32 del Tuel, e dell'articolo 14 commi del decreto-legge n. 78 del 2010 si applicano fino all'entrata in vigore delle rispettive leggi regionali».