Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di garantire la continuità delle funzioni attualmente svolte dalle Province, i contratti di appalti servizi e fornitura in esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, oltre la naturale scadenza e, comunque, fino al completo riordino delle funzioni delle Province in attuazione di quanto disposto ai sensi dei commi precedenti.