stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.25. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
15.25.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a) sostituire la parola «tutela» con la seguente: «gestione»;
   b) al comma 2, aggiungere in fine le parole: «, ad esclusione di quelle attribuite ai Corpi o Servizi di Polizia Provinciale istituiti ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65 che sono trasferite al Corpo forestale dello Stato»;

  Conseguentemente dopo il comma 4 inserire i seguenti:
  4-bis. Fatta salva l'invarianza di costi a carico dello Stato, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e ambiente, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della pubblica amministrazione, al fine di assicurare una maggiore unitarietà ed efficacia degli interventi di vigilanza, controllo e salvaguardia dell'ambiente e un contestuale intervento di risparmio del bilancio dello Stato è delegato ad adottare entro il 31 marzo 2014, previo parere delle commissioni parlamentari competenti da rendersi entro sessanta giorni dalla trasmissione, uno o più decreti legislativi per il trasferimento dei Corpi o Servizi di Polizia Provinciale al Corpo forestale dello Stato dei corrispondenti beni e risorse finanziarie, umane, strumentali, e organizzative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 4-quater.
  4-ter. I decreti legislativi di cui al comma 4-bis vengono adottati previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, determinano altresì i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali, organizzative e umane, con conseguente ampliamento della pianta organica, connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 che sono trasferite al Corpo forestale dello Stato. Sugli schemi di decreti legislativi di cui al comma 4-bis, per quanto attiene al transito delle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed è acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni. Il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione viene espresso entro sessanta giorni dalla trasmissione degli schemi di decreto legislativo. Decorso tale termine il parere si intende favorevole.
  4-quater. I decreti legislativi di cui al comma 4-bis sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) ricognizione complessiva delle funzioni e degli organici dei Servizi, Corpi o altre strutture a differente denominazione di Polizia provinciale e del Corpo forestale dello Stato al 31 dicembre;
   b) razionalizzazione e riorganizzazione del nuovo Corpo forestale dello Stato eliminando le aree di sovrapposizione delle competenze derivate dal trasferimento delle competenze;
   c) riassegnazione dei risparmi derivati dall'accorpamento allo stesso nuovo Corpo forestale dello Stato;
   d) trasferimento al Corpo forestale dello Stato ovvero ad altra amministrazione pubblica in considerazione delle funzioni svolte dagli operatori dei Servizi o Corpo di Polizia provinciale su base volontaria;
   e) mantenimento degli operatori del Corpo di Polizia provinciale trasferiti nel Corpo forestale dello Stato nelle attuali sedi territoriali di servizio;
   f) garanzia delle condizioni contrattuali e del trattamento economico acquisito;
   g) garanzia che gli ufficiali o gli agenti risultino incorporati nei vari corpi o servizi al 31 dicembre 2012 al fine della determinazione dei requisiti per il passaggio di cui alla presente legge, con l'obiettivo di riconoscere e tutelare le professionalità e le esperienze maturate;
   h) coinvolgimento delle organizzazioni sindacali in tutte le fasi del trasferimento.