Sostituirlo con il seguente:
Art. 15.
(Riordino delle funzioni locali).
1. Le province di cui all'articolo 11 esercitano esclusivamente le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dei comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Le leggi medesime attribuiscono ogni altra funzione di area vasta, a valere sulle risorse trasferite e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a Società pubbliche o Agenzie, vincolate al rispetto del principio del pareggio di bilancio. Le residue funzioni, che non sono riconducibili alle attività o alle funzioni di cui ai periodi precedenti, sono attribuite ai comuni ovvero ad Unioni di comuni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.