Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli enti intermedi, ovvero gli enti, le agenzie, i consorzi pubblici, gli Ato e gli organismi pubblici, comunque denominati, che svolgono funzioni di governo di area vasta, sono soppressi e le relative competenze sono attribuite alle Province e alle città metropolitane a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le amministrazioni provinciali e metropolitane non possono costituire società per la gestione di servizi pubblici non essenziali; le relative competenze sono esercitate dalle province e dalle città metropolitane.