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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
12.01.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

  1. In alternativa a quanto disposto dall'articolo 12, lo statuto prevede l'elezione diretta del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale secondo le disposizioni che seguono.
  2. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.
  3. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
  4. In caso di elezione diretta degli organi provinciali, come stabilito al presente articolo, l'assemblea dei sindaci non è costituita.
  5. Entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, gli organi provinciali attualmente in carica adeguano gli statuti alle nuove disposizioni e sottopongono a referendum consultivo la scelta tra la forma elettiva degli organi provinciali di cui al presente articolo o di cui all'articolo 12.