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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.126. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
1.126.

  Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui agli articoli 11, 12 e 15.

  Conseguentemente:
   all'articolo 11, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;
   all'articolo 12, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7. Gli Statuti delle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la Regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali;
   all'articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:
   a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alle specificità del territorio medesimo;
   b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale e enti territoriali di altri Paesi, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

I Relatori