Sostituire i commi 1, 2, 3, 3-bis e 3-ter con i seguenti:
1. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:
a) 24 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a tre milioni di abitanti;
b) 20 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;
c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.
2. Il sindaco metropolitano rappresenta la città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni di cui all'articolo 5.
3. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano durano in carica cinque anni.
3-bis. Ferme restando le competenze della legge statale in materia elettorale, lo Statuto può prevedere forme di elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano. L'elezione può avvenire successivamente all'approvazione della legge statale sul sistema elettorale.