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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.390. in Assemblea riferita al C. 1542-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/12/2013  [ apri ]
3.390.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla fine del comma con le seguenti: sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali. Il comitato istitutivo della città metropolitana si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed è formato dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia o dal commissario, dai presidenti della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal sindaco del comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco. Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

  Conseguentemente, sostituire i commi da 2 a 11 con i seguenti:
  2. Decorsi sei mesi dal suo insediamento, il Comitato istitutivo della medesima predispone e invia ai sindaci dei comuni del territorio della Città metropolitana, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, uno schema di Statuto, ai fini dell'eventuale attivazione delle procedure di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2. L'eventuale iniziativa in capo ai comuni per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana deve svolgersi entro tre mesi dalla data di trasmissione dello schema di statuto. Per le aree metropolitane con popolazione superiore ai tre milioni di abitanti, il termine di cui al periodo precedente è di sei mesi.
  3. Decorso il termine di cui al comma 2, secondo periodo, il comitato istituivo della città metropolitana indice le elezioni del consiglio metropolitano, che si svolgono entro due mesi dal medesimo termine. Entro tre mesi dall'elezione del consiglio metropolitano, è approvato lo statuto definitivo. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il predetto termine, si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.
  4. Gli organi della città metropolitana si avvalgono, anche nella fase di transizione della provincia al nuovo ente, del supporto degli uffici dell'amministrazione provinciale.
  5. Le città metropolitane subentrano alle province omonime all'insediamento del consiglio metropolitano. Fino alla medesima data sono comunque prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali. Dalla data di cui al primo periodo, le città metropolitane succedono alle province in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitano le funzioni di queste ultime. Fino all'approvazione dello statuto definitivo si applica lo statuto della provincia, attribuendo al comitato istitutivo della città metropolitana le competenze del presidente della provincia, del consiglio provinciale e della giunta provinciale.
  6. All'esito dell'adozione dello statuto definitivo, la città metropolitana assume le funzioni proprie di cui all'articolo 9.
  7. Ove entro il termine di cui al comma 2, secondo periodo, almeno un terzo dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana, ovvero un numero di comuni che rappresentano un terzo della popolazione della provincia, comunque tra loro confinanti, previo parere della regione, da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta, da effettuarsi nell'ambito dei procedimento di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, deliberino, con atto adottato dal rispettivo consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, di non far parte della rispettiva città metropolitana, la predetta città, alla data di cui al comma 5, subentra alla provincia omonima, ai sensi e per gli effetti del citato comma 5, esclusivamente per quanto riguarda il territorio dei comuni che non hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. In caso di parere negativo della regione, si applica la procedura di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, con il termine ridotto, in sede di prima attuazione, a 45 giorni. La provincia omonima resta in funzione per il territorio corrispondente a quello ove insistono i comuni che hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. La provincia così ridefinita è regolata dalle disposizioni di cui al capo III e si procede alla formazione dei nuovi organi provinciali ai sensi dell'articolo 13. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità secondo le quali si procede in tale caso al riparto del patrimonio, delle risorse finanziarie, umane e strumentali nonché degli obiettivi del patto di stabilità interno tra la provincia e la città metropolitana, in relazione ai territori di rispettiva competenza e alle rispettive funzioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con delibera del Comitato di cui al comma 1, in conformità ai predetti criteri, previa intesa con il sindaco metropolitano e sentiti i comuni interessati, sono quindi ripartiti tra la provincia e la città metropolitana il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali. Ove entro il termine di trenta giorni dal subentro della Città metropolitana la predetta delibera non venga emanata, entro i successivi novanta giorni si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.
  8. La città metropolitana di Reggio Calabria è istituita all'atto del rinnovo degli organi del comune capoluogo di Reggio Calabria e comunque non prima della scadenza naturale della Provincia di Reggio Calabria. Fino a tale data valgono per la provincia di Reggio Calabria le medesime norme che per le altre province di cui al capo III della presente legge.
  9. Per i comuni che intendessero aderire o uscire dalla città metropolitana di cui al comma 7 si applica lo stesso procedimento, con le medesime modalità di cui ai commi precedenti.