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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.3. in Assemblea riferita al C. 1542-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2013  [ apri ]
21.3.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 21. – (Fusione di comuni). – 1. Le fusioni dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, della Costituzione, sono incentivate con le seguenti misure:
   a) a decorrere dal 2014, l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, trova applicazione anche nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 1.001 abitanti;
   b) il patto di stabilità non si applica ai comuni con più di 5.000 abitanti risultanti dalla fusione di comuni con meno di 5.000 abitanti, nell'esercizio in cui viene deliberata la fusione e nei 4 esercizi successivi;
   c) con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro il 20 ottobre 2014, il contributo straordinario di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è elevato fino al 50 per cento, nel limite degli stanziamenti finanziari disponibili.

  2. La disposizione di cui alla lettera c) del comma 1 si applica esclusivamente alle fusioni di comuni con meno di 5.000 abitanti deliberate entro il 30 settembre 2014, a condizione che il comune risultante dalla fusione abbia più di 5.000 abitanti.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), le dotazioni del fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità comprese tra il 2015 e il 2024.
  4. In caso di mancata fusione dei predetti comuni entro il 31 dicembre 2014, il Governo si sostituisce agli organi delle regioni per la realizzazione di tali fusioni, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  5. In ogni caso, una quota pari al cinquanta per cento dei risparmi di spesa accertati e derivanti dalle fusioni di cui al presente articolo è destinata alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, rese alle popolazioni interessate dalle medesime fusioni, ed è equamente ripartita tra i servizi alle famiglie, alle piccole e medie imprese, alla previdenza e assistenza sociale.