Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Con le procedure di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo, nelle province che sulla base dell'ultimo censimento, hanno una popolazione residente superiore a un milione di abitanti, possono essere costituite ulteriori città metropolitane, purché l'iniziativa sia assunta dal comune capoluogo della provincia e da altri comuni che complessivamente rappresentino almeno 500 mila abitanti della provincia medesima. Le città metropolitane subentrano alle province esistenti.