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Legislatura XVII

Proposta emendativa 18.302. in Assemblea riferita al C. 1542-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2013  [ apri ]
18.302.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. All'articolo 46, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella giunta nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.»

18.302.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle giunte dei comuni di cui al presente comma, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6. All'articolo 46, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella giunta nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.»