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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.303. in Assemblea riferita al C. 1542-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2013  [ apri ]
15.303.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire la lettera
d) con le seguenti:
   d)
organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, polizia provinciale nelle materie di propria competenza, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio;
   f) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alla specificità del territorio medesimo.;
   sostituire i commi da 1-
bis a 10 con i seguenti:
  2. La provincia provvede, altresì, d'intesa con i comuni, alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
  3. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione.
  4. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi a rete di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principio fondamentale della materia e principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:
   a) le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province;
   b) alle regioni che adeguino la propria legislazione al principio di cui alla lettera a) entro tre mesi dall'approvazione dell'accordo di cui al comma 5 è data priorità nel trasferimento delle quote spettanti del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tale priorità consiste in un incremento del primo anticipo del trasferimento delle predette quote compreso tra il 20 per cento e il 50 per cento, valido per i due anni successivi a quello di entrata in vigore della disciplina regionale;
   c) il principio di cui alla lettera b) si applica anche in caso di emanazione di nuove norme statali di riordino dei servizi a rete di rilevanza economica nel senso descritto dall'alinea del presente comma, che pongano principi fondamentali per la legislazione regionale, ovvero che conferiscano o deleghino nuove funzioni alle regioni; in tal caso il termine per l'eventuale adeguamento della legislazione regionale di cui alla lettera b) decorre dalla data di entrata in vigore delle predette leggi statali.

  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza Unificata, i criteri generali, secondo quanto stabilito dal comma 7, per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi del presente articolo, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla loro scadenza prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, contestualmente alle quote di obiettivo di patto di stabilità interno per singoli enti, dedotte quelle necessarie alle funzioni, e fatto salvo comunque quanto previsto dai commi 2 e 3. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
  6. Entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 5, con legge regionale, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, si provvede a riordinare le funzioni amministrative delle province.
  7. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:
   a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della presente legge;
   b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
   c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;
   d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini del patto di stabilità, della disciplina delle spese di personale, compreso il rapporto tra spese correnti e spese di personale, della disciplina sui limiti alle assunzioni in rapporto al turnover, della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e delle autonomie, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

  8. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Commissione per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2, ai Capi II, III, e IV, nonché agli articoli 16 e 19 della legge n. 42 del 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   b) le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, sono attribuite agli enti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione;
   c) le risorse devono essere adeguate a far fronte alle spese derivanti dal trasferimento delle funzioni.