Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. I comuni possono costituire altresì unioni ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, per le funzioni ivi previste.