Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.