All'emendamento 2.502 (Nuova formulazione) della Commissione, dopo le parole: della provincia medesima, inserire i seguenti periodi: Nel caso di due province confinanti che complessivamente raggiungono la popolazione di almeno un milione cinquecentomila abitanti, si applicano le procedure di cui al precedente periodo, a condizione che l'iniziativa sia esercitata dai due comuni capoluogo e da altri comuni che rappresentino complessivamente almeno trecentocinquantamila abitanti per provincia. La proposta deve individuare il comune capoluogo della città metropolitana.