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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.302. in Assemblea riferita al C. 1542-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2013  [ apri ]
23.302.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Sono abrogati gli articoli 862 e 863 del codice civile e gli articoli da 54 a 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, e sono di conseguenza soppressi i Consorzi di bonifica e i Consorzi di miglioramento fondiario. Le funzioni dei Consorzi soppressi sono attribuite alle Province e alle Città metropolitane che succedono ai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale. In relazione alle obbligazioni si applicano i princìpi della solidarietà attiva e passiva.
  8-ter. Sono soppressi i Consorzi dei bacini imbriferi montani istituiti in base alla legge 27 dicembre 1953, n. 939. A decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni degli organi dei Consorzi di cui al comma 1 sono trasferite alle Province, secondo quanto previsto dalle leggi regionali.
  8-quater. All'articolo 2, comma 186-bis, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: «le regioni attribuiscono con legge» sono aggiunte le seguenti: «alle province e alle città metropolitane».
  8-quinquies. All'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «3. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2014, le Province istituiscono Stazioni uniche appaltanti per la gestione dei contratti pubblici di loro competenza e di quelli dei Comuni con meno di 5.000 abitanti del loro territorio.»

  8-sexies. Sono soppresse le Comunità montane disciplinate dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni. Le Regioni attribuiscono le funzioni dalle Comunità montane, ai Comuni, alle Unioni di Comuni o alle Province, provvedendo al contestuale trasferimento del personale e delle risorse finanziarie e strumentali.