Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23.1. – (Riordino dell'amministrazione periferica statale). 1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di:
a) riordinare gli uffici statali periferici, ad eccezione degli Uffici territoriali del Governo, trasferendo eventualmente le loro funzioni agli enti territoriali;
b) abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni e con i princìpi della presente legge.