Dopo l'articolo 22-bis, aggiungere il seguente:
Art. 22-ter. (Limitazione dei mandati).
1. Agli organi delle città metropolitane, delle province, nonché delle unioni di comuni, in qualunque modo eletti o nominati, si applicano le disposizioni sulla limitazione dei mandati, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267.