stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 18.1000. in Assemblea riferita al C. 1542-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2013  [ apri ]
18.1000.
approvato

  Al comma 2, lettera b), capoverso 4, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni.

  Conseguentemente, al medesimo sostituire:
   al comma 2, lettera
c), capoverso 5-ter, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Presidente dell'unione dei comuni può avvalersi, per specifiche funzioni che lo richiedano, del segretario di un Comune facente parte dell'Unione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
   a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da 10 consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
   b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da 12 consiglieri ed il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.

  5-bis. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 5 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività di cui al Titolo III, Capo IV (Status degli amministratori locali) della Prima parte del testo unico al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla normativa previgente.

La Commissione