stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.900. in Assemblea riferita al C. 1542-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2013  [ apri ]
15.900.
approvato

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: tutela e.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, dispongono in ordine alle funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e, nell'ambito di ciascuna materia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali: individuazione per ogni funzione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio mediante intesa o convenzione. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti territoriali, nonché le autonomie funzionali;
   al comma 4, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:
    b) per le Regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, d'intesa con la Conferenza unificata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   al comma 6, primo periodo:
    premettere le parole:
Entro il medesimo termine di cui al comma 5 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 9;
    sopprimere le parole: entro tre mesi dall'accordo di cui al comma 5
    sopprimere le parole:, secondo quanto stabilito dal comma 9;
   al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale.;
   dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  
6-bis. In caso di non raggiungimento dell'accordo di cui al comma 5 ovvero di non raggiungimento dell'intesa di cui al comma 6, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale.
  6-ter. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 gli obiettivi del patto di stabilità interno e le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti possono essere modificati, fermo restando l'obiettivo complessivo. L'attuazione della presente disposizione non deve determinare oneri per la finanza pubblica.
   al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: Con legge fino a: si provvede con le seguenti: La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede;
   sopprimere il comma 8;
   al comma 9, lettera d), sopprimere le parole: del patto di stabilità, della disciplina delle spese di personale, compreso il rapporto tra spese correnti e spese di personale e della disciplina sui limiti alle assunzioni in rapporto al turn over;
   al comma 10,
    lettera
a), premettere le parole: salva la necessità di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell'unità giuridica ed economica del paese e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
    lettera b), sostituire le parole da: dedotte quelle necessarie fino a: agli enti con le seguenti: ivi comprese quelle di tutela ambientale, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, sono attribuite ai soggetti;
    sopprimere la lettera
c).

La Commissione