Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Le funzioni fondamentali di cui al comma 1 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto della Costituzione.
Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Le funzioni fondamentali di cui al comma 1 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto della Costituzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2014, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati analiticamente i compiti e i servizi che si intendono ricompresi tra le funzioni di cui al comma 1, anche a partire dalla classificazione analitica di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.